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Gemini76
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Lazio
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Inviato il il 05/09/2023 :  22:46:14  Guarda il profilo di  Visita il Sito di Gemini76  Rispondi Citando
Dato che sui giornali hanno scritto di tutto e di più, premettendo che le responsabilità andranno accertate dalle competenti autorità,ritengo che un buon testo di partenza per capire la normativa sia l'
ISTRUZIONE PER LA PROTEZIONE DEI CANTIERI
operanti sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale (IPC)
(https://epodweb.rfi.it/Modules/Documenti/WFInfoScheda.aspx?q=TmYx%2FHSR%2BxyxoCMgTpMWEg%3D%3D)
e già all'art 10 troviamo uan cosa importante:

I lavori all’infrastruttura ferroviaria e le attività di
vigilanza e di controllo dell’infrastruttura stessa che
comportano almeno una delle seguenti soggezioni alla
circolazione dei treni (omissis) devono essere effettuati in assenza di circolazione dei treni, secondo le modalità indicate nella presente
Istruzione.
La protezione dei cantieri di lavoro si basa in generale
sui seguenti elementi fondamentali:
a) sull’inibizione dell’inoltro di treni e manovre sul
tratto soggetto alle attività di cui al comma 1 e, ove
non siano adottate le soluzioni di cui ai punti seguenti,
sui binari ad esso attigui. Il successivo inoltro di treni
e manovre potrà essere consentito solo previo
accertamento della libertà del binario, nonché della
zona ad esso adiacente, da attrezzature, mezzi e
uomini;
b) sull’adozione di provvedimenti di carattere
dispositivo e sull’espletamento di accertamenti e di
formalità dirette al conseguimento della nozione
precisa e tempestiva del momento in cui ciascun treno
impegnerà il binario, nonché della garanzia che non
passino treni durante il periodo in cui si eseguono
determinati lavori. Questa parte della protezione
presuppone il possesso delle nozioni necessarie per
attuare l’Organizzazione della protezione stessa e per
osservare le procedure prescritte per i rapporti con il
personale del movimento;
c) sulla predisposizione di segnalazioni a distanza e
nell’ambito del cantiere con l’impiego di mezzi ottici
o acustici o insieme ottici e acustici di adeguata
efficacia per ordinare la pronta e tempestiva verifica
della libertà ed eventuale liberazione della zona
prospiciente il binario sede delle lavorazioni al
momento opportuno, nel quadro di una
predisposizione organizzativa adeguata caso per caso
alla maggiore o minore complessità del cantiere e alle
sue caratteristiche;
d) sulla temporanea esposizione dei segnali di arresto ai
treni (art. 26 RS), con le modalità di cui ai successivi
articoli della presente Istruzione.
Agli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b)
devono provvedere gli agenti di RFI in possesso della
prescritta abilitazione alla “Organizzazione della
protezione dei cantieri di lavoro”.
Gli adempimenti di cui ai punti c) e d) possono essere
affidati agli agenti di RFI o di Ditte Appaltatrici che siano
in possesso della specifica abilitazione prevista dalle
procedure del sistema abilitativo di RFI.

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Gemini76
Amministratore (Owner)

Lazio
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Inviato il 05/09/2023 :  22:47:14  Guarda il profilo di  Visita il Sito di Gemini76  Rispondi Citando
. Si definisce “regime di esecuzione dei lavori agli
effetti della sicurezza” il modo con il quale sono regolati i
lavori agli effetti della protezione del cantiere. Sono previsti
i seguenti regimi:
Regime di
esecuzione dei
lavori agli
effetti della
sicurezza
e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 05/09/2023 22:40:40 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico
Art. 10 #8210; 68 #8210;
a) regime di interruzione del binario, quando, durante
l’esecuzione dei lavori o durante le attività di cui
all’art. 16, la circolazione dei treni e delle manovre è
interrotta in una delle forme regolamentari di cui
all’art. 2, comma 21, e la sicurezza del cantiere è
garantita dai rapporti istituiti con il DM/DCO, in base
ai quali per un periodo determinato il binario in
lavorazione non sarà impegnato da treni, se non a
seguito di specifico nulla osta alla ripresa della
circolazione da parte del titolare dell’interruzione,
secondo le norme di cui all’art. 11, comma 4;
b) regime di protezione su avvistamento con agente di
copertura (per i binari adiacenti), quando la
protezione del cantiere è organizzata in maniera
autonoma e indipendente dalla conoscenza della
circolazione, sulla base dell’avvistamento tempestivo
dei treni e sulla verifica della libertà ed eventuale
liberazione della zona prospiciente il binario sede
delle lavorazioni quando i treni si presentino ad una
distanza dal cantiere preventivamente stabilita;
c) regime di protezione su avvistamento senza agente di
copertura (per i binari adiacenti), da attuare nei
seguenti casi:
- agenti isolati che operino secondo quanto riportato
al successivo art. 16;
- lavorazioni per le quali è prevista l’installazione
dei dispositivi di cui al successivo art. 12,
comma 2, e che prevedono l’operatività di
macchine rumorose

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