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Gemini76
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Inviato il il 05/09/2023 : 22:46:14
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Dato che sui giornali hanno scritto di tutto e di più, premettendo che le responsabilità andranno accertate dalle competenti autorità,ritengo che un buon testo di partenza per capire la normativa sia l' ISTRUZIONE PER LA PROTEZIONE DEI CANTIERI operanti sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale (IPC) (https://epodweb.rfi.it/Modules/Documenti/WFInfoScheda.aspx?q=TmYx%2FHSR%2BxyxoCMgTpMWEg%3D%3D) e già all'art 10 troviamo uan cosa importante:
I lavori all’infrastruttura ferroviaria e le attività di vigilanza e di controllo dell’infrastruttura stessa che comportano almeno una delle seguenti soggezioni alla circolazione dei treni (omissis) devono essere effettuati in assenza di circolazione dei treni, secondo le modalità indicate nella presente Istruzione. La protezione dei cantieri di lavoro si basa in generale sui seguenti elementi fondamentali: a) sull’inibizione dell’inoltro di treni e manovre sul tratto soggetto alle attività di cui al comma 1 e, ove non siano adottate le soluzioni di cui ai punti seguenti, sui binari ad esso attigui. Il successivo inoltro di treni e manovre potrà essere consentito solo previo accertamento della libertà del binario, nonché della zona ad esso adiacente, da attrezzature, mezzi e uomini; b) sull’adozione di provvedimenti di carattere dispositivo e sull’espletamento di accertamenti e di formalità dirette al conseguimento della nozione precisa e tempestiva del momento in cui ciascun treno impegnerà il binario, nonché della garanzia che non passino treni durante il periodo in cui si eseguono determinati lavori. Questa parte della protezione presuppone il possesso delle nozioni necessarie per attuare l’Organizzazione della protezione stessa e per osservare le procedure prescritte per i rapporti con il personale del movimento; c) sulla predisposizione di segnalazioni a distanza e nell’ambito del cantiere con l’impiego di mezzi ottici o acustici o insieme ottici e acustici di adeguata efficacia per ordinare la pronta e tempestiva verifica della libertà ed eventuale liberazione della zona prospiciente il binario sede delle lavorazioni al momento opportuno, nel quadro di una predisposizione organizzativa adeguata caso per caso alla maggiore o minore complessità del cantiere e alle sue caratteristiche; d) sulla temporanea esposizione dei segnali di arresto ai treni (art. 26 RS), con le modalità di cui ai successivi articoli della presente Istruzione. Agli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b) devono provvedere gli agenti di RFI in possesso della prescritta abilitazione alla “Organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro”. Gli adempimenti di cui ai punti c) e d) possono essere affidati agli agenti di RFI o di Ditte Appaltatrici che siano in possesso della specifica abilitazione prevista dalle procedure del sistema abilitativo di RFI. |
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Gemini76
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Inviato il 05/09/2023 : 22:47:14
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. Si definisce “regime di esecuzione dei lavori agli effetti della sicurezza” il modo con il quale sono regolati i lavori agli effetti della protezione del cantiere. Sono previsti i seguenti regimi: Regime di esecuzione dei lavori agli effetti della sicurezza e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 05/09/2023 22:40:40 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico Art. 10 #8210; 68 #8210; a) regime di interruzione del binario, quando, durante l’esecuzione dei lavori o durante le attività di cui all’art. 16, la circolazione dei treni e delle manovre è interrotta in una delle forme regolamentari di cui all’art. 2, comma 21, e la sicurezza del cantiere è garantita dai rapporti istituiti con il DM/DCO, in base ai quali per un periodo determinato il binario in lavorazione non sarà impegnato da treni, se non a seguito di specifico nulla osta alla ripresa della circolazione da parte del titolare dell’interruzione, secondo le norme di cui all’art. 11, comma 4; b) regime di protezione su avvistamento con agente di copertura (per i binari adiacenti), quando la protezione del cantiere è organizzata in maniera autonoma e indipendente dalla conoscenza della circolazione, sulla base dell’avvistamento tempestivo dei treni e sulla verifica della libertà ed eventuale liberazione della zona prospiciente il binario sede delle lavorazioni quando i treni si presentino ad una distanza dal cantiere preventivamente stabilita; c) regime di protezione su avvistamento senza agente di copertura (per i binari adiacenti), da attuare nei seguenti casi: - agenti isolati che operino secondo quanto riportato al successivo art. 16; - lavorazioni per le quali è prevista l’installazione dei dispositivi di cui al successivo art. 12, comma 2, e che prevedono l’operatività di macchine rumorose |
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