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Sistemi di Esercizio: Dirigenza Centrale

 

Il sistema di esercizio con DIRIGENTE CENTRALE (D.C.). consiste nell'affidare la direzione della circolazione dei treni di una linea o tratto di linea ad un agente speciale, denominato Dirigente Centrale, il quale da un determinato posto, avendo a sua disposizione tutti gli elementi necessari dà, in ogni momento, le informazioni, i consigli o gli ordini occorrenti per mantenere o ristabilire la regolarità della corsa dei treni (art 1 DSDC)
La mansione essenziale del Dirigente Centrale è di curare la regolarità della circolazione dei treni, eliminando le cause dei ritardi, di evitare gli ingombri e di ottenere in generale il migliore impiego del personale e il più intenso sfruttamento dei mezzi di cui la linea dispone.

Il Dirigente Centrale, a mezzo del telefono selettivo di cui dispone, corrisponde coi posti collegati della sua sezione e con determinati altri situati fuori di essa sui tratti antenna; segue costantemente la corsa dei treni nella sua sezione di linea, ne traccia il grafico reale e si tiene informato di tutti gli elementi (trazione, personale, composizione, ecc.) e circostanze interessanti i treni stessi.

Il sistema di dirigenza centrale facilita quindi la scelta delle stazioni più appropriate per precedenze ed incroci anormali, la pronta conoscenza delle fermate prolungate in linea o della corsa irregolare dei treni, la determinazione delle stazioni in grado di ricevere o trattenere un treno, la scelta del momento più opportuno per le manovre interessanti i binari di circolazione.

In corrispondenza di importanti nodi ferroviari può essere istituito un posto di Dirigente Centrale Coordinatore con il compito di seguire e coordinare il servizio specie agli effetti della migliore utilizzazione dei mezzi e del personale. Al Dirigente Centrale Coordinatore possono essere attribuiti determinati obblighi e facoltà inerenti alla circolazione dei treni anche di normale spettanza degli Uffici Superiori in base a disposizioni che sono emanate dagli Uffici Movimento.

Il sistema d'esercizio con Dirigente Centrale non modifica alcuna delle disposizioni dei vigenti regolamenti circa la responsabilità dei Dirigenti Locali ma può limitarne le iniziative per quanto concerne la regolazione della circolazione.

I dirigenti locali restano responsabili dei provvedimenti che loro spettano per assicurare la regolarità e la sicurezza della circolazione dei treni. (art 2 DSDC)

Secondo quanto disposto dalle Disposizioni per il Servizio con Dirigente Centrale (Art 3 DSDC), il D.C. deve:

a) raccogliere le informazioni relative alla circolazione dei treni che interessano la sua sezione, trasmettere alle stazioni interessate, di propria iniziativa o dietro loro richiesta, le informazioni stesse e disporre i provvedimenti più opportuni per la regolarità del servizio;

b) comunicare alle stazioni interessate della sua sezione i probabili ritardi, determinare i ritardi effettivi, sostituirsi alle singoli stazioni per annunciare i ritardi stessi, intervenire per gli spostamenti d'incrocio o di precedenza che ne conseguono e indicare alle stazioni il momento più opportuno per eseguire le manovre interessanti i binari di corsa;

c) trasmettere alle stazioni e depositi interessati gli annunci e gli avvisi relativi all'effettuazione di treni straordinari o supplementari, alla soppressione di treni ordinari oppure di straordinari già annunciati, alla fusione, sostituzione ed anticipazione di corsa dei treni sul loro orario;

d) comunicare alle stazioni ed ai depositi interessati le indicazioni o gli ordini che gli sono pervenuti relativi al carico ed alle condizioni di trazione e di scorta dei treni straordinari, nonchè le modificazioni che sono state apportate alle condizioni ordinarie di trazione e di scorta dei treni ordinari e giornalieri;

e) tenersi in contatto permanente con le stazioni che si possono trovare in difficoltà per ricevere liberamente i treni, coordinare i provvedimenti da prendere per alleggerire il loro servizio ed impartire le disposizioni opportune alle stazioni origine di treni e di passaggio per sopprimere, fondere, ritardare, ricoverare od istradare diversamente i treni che possano creare incaglio alla linea o alle stazioni termine di corsa;

f) servire di collegamento fra le stazioni, alle quali è preposto, ed i depositi locomotive per l'inoltro del materiale già pronto, ma che non ha potuto essere inoltrato; segnalare ai depositi i casi più urgenti e proporre le combinazioni di trazione che gli sembrano realizzabili con le locomotive che fossero disponibili sulla linea;

g) facilitare il compito della trazione, accelerando il succedersi dei treni e delle locomotive, riducendo il tempo di immobilizzazione delle locomotive nelle stazioni, prevenendo i depositi dell'ora di arrivo probabile delle locomotive isolate o dei treni, le cui locomotive devono essere sostituite, e tenendo i depositi stessi al corrente dei principali incidenti di circolazione che potrebbero avere qualche influenza sui turni delle locomotive.

Il Dirigente Centrale può modificare, sempre però d'accordo col deposito locomotive o col capo personale viaggiante, l'utilizzazione delle locomotive e degli agenti ai treni per il loro migliore impiego;

h) ove disposto dagli Uffici Movimento, trasmettere alle stazioni gli ordini del Circolo Ripartizione ed accettare le comunicazioni che le stazioni stesse dovessero fare a detto Ufficio. Quando il Circolo non è in funzione regolarizzare le situazioni eccezionali che si presentassero nel servizio del materiale.

Non appena sia venuto a conoscenza del verificarsi di incidenti che interessino la sicurezza della circolazione, il Dirigente Centrale è tenuto a prendere, in base agli elementi di cui dispone, tutte le opportune iniziative che siano richieste dalla situazione e che gli siano consentite dai collegamenti telefonici.

Egli è inoltre tenuto a dare pronto avviso dell'accaduto, direttamente od a mezzo dei dirigenti locali, agli Uffici Superiori.

In attesa dell'intervento dei Superiori il Dirigente Centrale deve indirizzare e consigliare i dirigenti locali, e, se necessario, impartire precisi ordini sui provvedimenti da adottare a seconda delle esigenze.

Il Dirigente Centrale ha facoltà di assumere in speciali condizioni di circolazione, oppure sulle linee munite di blocco (automatico o non) in caso di guasto al medesimo, la dirigenza del movimento - ai soli effetti del distanziamento dei treni - di tutte o di alcune delle stazioni disabilitate, semprechè nelle medesime si trovi un agente autorizzato ad accertare se i treni sono completi ed a trasmettere i fonogrammi di partenza.

In tal caso il Dirigente Centrale dovrà prescrivere a tutti i treni la fermata nelle stazioni disabilitate di cui egli ha assunto la dirigenza e scambiare i regolari fonogrammi di movimento coi capitreno, con l'agente che presenzia la stazione e coi dirigenti delle stazioni vicine abilitate.

Tutti i dispacci telefonici vengono registrati dal Dirigente Centrale sul protocollo telefonico mod. M.100d/DC

La prima linea in Italia dove fu adottato l'esercizio con Dirigente Centrale fu la Bologna - Pistoia nel 1927


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